STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Denominata Centro Ticonzero - APS
Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituito l’Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato Centro Ticonzero- APS, di seguito indicato con il termine “Associazione”.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona, via del Chiesotto 42. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 del presente statuto, senza modifica statutaria.
Art. 2 - Statuto
1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
Art. 3 - Finalità
1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per favorire il benessere psicofisico e la cura delle persone, dei gruppi e delle comunità. A tal fine intende promuovere, organizzare, produrre e realizzare attività culturali, in particolar modo di teatro, teatro sociale, arti visive, artiterapia, musica, musicoterapia, letteratura e qualsiasi attività artistica che abbia finalità di partecipazione, crescita culturale e umana, educazione alla bellezza e alla diversità, con particolare riguardo all’infanzia, all’adolescenza, alle disabilità, alle fragilità sociali in genere e a tutte le figure educative che possano amplificare la ricaduta di degli scopi associativi.
Art 4 - Attività di interesse generale
1. Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci, sono quelle previste dalle lettere A, C, D, I, L, U e W dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
-prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art 5 dlg 117/2017;
-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art 5 Dlgs 117/2017;
-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. In particolare l’Associazione si propone di:
-promuovere, divulgare e organizzare azioni di cartattere espressivo, artistico e culturale per la valorizzazione della cultura locale, nazionale ed estera principalmente nel campo del teatro, delle arti visive, della musica, della poesia, della scrittura e delle arti performative in genere;
organizzare e gestire laboratori, workshop e percorsi di studio, formazione e di apprendimento ne lcampo delle attività performative ed espressive;
- organizzare mostre, spettacoli, rassegne e concorsi ne lcampo delle attività performative e delel arti visive, anche in collaborazione e collegamento con associazioni e/o enti aventi
fini statutari analoghi;
- organizzare ed effettuare viaggi formativi, culturali o di approfondimento;
- organizzare e promuovere visite formative e culturali di approfondimento relative alle tematiche associative;
- favorire l’affermazione di valori fondamentali connessi ad un atteggiamento corretto e positivo verso l’ambiente e a pratiche ecologiche quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il consumo e riuso consapevole di materiali;
- mettere in campo azioni e progettualità orientate a sviluppare forme di cittadinanza attiva e di cura del beni comuni.
3. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In caso di particolari necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri soci. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.
4. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
6. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 5 - Ammissione
1. Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
̶ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
̶ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
1. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
a) di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
b) di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;
d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
3. Ciascun socio ha il dovere:
a) di rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
c) di non arrecare danno all’Associazione;
d) di versare la quota associativa, secondo l’importo eventualmente stabilito, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea.
5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.
Art. 7 - Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. Il socio può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l’Associazione.
3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.
4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto
5. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 8 - Ordinamento dell’Associazione
1. L’Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
a) da un’Assemblea
b) da un Consiglio Direttivo
c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
d) dall’organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art. 9 - Assemblea
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.
Art. 10 - Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea:
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
c) discute e approva il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso.
d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
h) ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
j) fissa l’ammontare dell’eventuale quota associativa;
k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare l’eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
Art. 11 - Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 12 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all’eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quinti (3/5) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
10. E’ previsto l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo:
a) amministra l’Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
b) propone l’ammontare della quota sociale annuale
c) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
d) approva o rigetta le domande di ammissione
e) propone all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
f) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva e senza diritto di voto, soci o/e professionisti, con competenze tecniche utili alla programmazione delle attività associative.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione.
5. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del consigliere per cooptazione chiedendone all’Assemblea la convalida nella prima riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
6. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.
Art. 16 - Il Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall’Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Art. 17 - Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.
2. Il Vicepresidente:
a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell’Associazione.
b) relaziona al Consiglio Direttivo sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell’Associazione.
3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.
Art. 18 - Il Segretario
1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell’elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale
1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 l’Assemblea nomina l’Organo di Controllo.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017 l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Art. 20 - Libri sociali
1. Sono libri sociali dell’Associazione:
a) il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’Associazione;
b) il libro verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea;
c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione.
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell’Associazione.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21 - Risorse economiche
1. Il patrimonio dell’Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall’Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
2. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:
a) quote sociali
b) contributi pubblici e privati
c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata
f) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo
g) altre entrate espressamente previste dalla legge
h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
3. La quota sociale, se l’Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.
Art. 22 - Scritture contabili
1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 23- Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull’attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 25 - Assicurazione dei volontari
1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l’Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per danni derivani da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma ell'art. 9, comma 1, del D.lsg. 117/2017.
Art. 27 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
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21 giugno 2021, Cremona
Il Segretario Massimo Cauzzi Il Presidente Claudio Arisi